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Agevolazione IRAP per la dismissione delle slot machine - Anno 2022

La misura, prevista dall'art. 4. comma 5 della l.r. n. 8 del 2013, interessa i gestori degli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (le cosiddette "slot machine") di cui all'art. 110, comma 6, del Regio Decreto n. 773 del 1931 ed ha lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia.

La misura, attiva per il periodo 2020-2022, consiste in una riduzione dello 0.92% dell'aliquota IRAP a partire dall'anno successivo in cui avviene la disinstallazione degli apparecchi.

Di contro, gli esercizi commerciali che non provvedono alla disinstallazione saranno assoggettati, nel triennio 2020-2022, ad un'aliquota IRAP maggiorata dello 0,92%.

Per l’anno 2022, gli interessati, vale a dire coloro che hanno dismesso gli apparecchi da gioco entro il 31 dicembre 2021, dovranno presentare istanza ( Allegato facsimile Modello  B) entro il 31 ottobre 2022, così da poter utilizzare i codici di riduzione in sede di dichiarazione annuale IRAP per l'anno di imposta successivo a quello nel quale è avvenuta la disinstallazione.

Per coloro che  hanno già presentato istanza lo scorso anno,  l’agevolazione si intende rinnovata, fermo restando il possesso dei requisiti già posseduti che dovrà essere autocertificato mediante l’allegato facsimile Modello A.

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 31/10/2022, utilizzando il facsimile di domanda allegato, esclusivamente via pec alla casella : welfare@pec.regione.lombardia.it .

La verifica di ammissibilità delle domande e la valutazione del possesso dei requisiti saranno affidate a un gruppo di lavoro regionale e si concluderà entro il 30 novembre 2022.

Gli elenchi, degli ammessi e dei non ammessi all’agevolazione, saranno approvati con provvedimento del Dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Welfare, cui è affidata la gestione operativa dell’iniziativa.

Si precisa che la misura agevolativa in materia di IRAP è attuata nel rispetto del Regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea l. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese.

Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale, (Regolamento in “de minimis”, comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115) l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile.