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Le regole del gioco vanno rispettate. Le linee guida per Polizia locale, Comuni ed esercenti

Cosa devono sapere gli esercenti di locali pubblici in cui sono installate slot machine o videolottery (VLT)? Quali controlli devono effettuare i funzionari di Polizia Locale dei Comuni?

Sono molte le novità introdotte dalla normativa regionale in tema di contrasto e prevenzione della ludopatia. Le principali sono introdotte dalla legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015 che ha modificato non solo la legge regionale n. 8 del 2013 sulla prevenzione della ludopatia ma anche la legge regionale n. 12 del 2005 sul governo del territorio e la legge regionale n. 6 del 2010 sul commercio.

In fondo alla pagina trovate le domande frequenti (FAQ).

Per nuova installazione di apparecchi da gioco (Newslot e VLT) siti all'interno dei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili si intende il collegamento degli apparecchi alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli successivamente al 28 gennaio 2014, data di pubblicazione della delibera n. 1274 del 24 gennaio 2014 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013). E' questo il momento che viene preso in considerazione per regolamentare l'utilizzo degli apparecchi da gioco.

La legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, con l'introduzione del comma 1 bis nell'art. 5 della l.r. 8 del 2013, ha reso esplicito un concetto già contenuto nella vecchia formulazione della l.r. n. 8 del 2013 e più volte ribadito, in via interpretativa, dagli uffici regionali sia con la pubblicazione questo sito sia nel corso della propria attività di supporto a tutte le componenti del mondo del gioco d'azzardo lecito.

Non vi è alcuna differenza fra il termine nuova collocazione, utilizzato prima della l.r. n. 11 del 2015, e il termine nuova installazione, introdotto nel comma 1 bis dell'art. 5 della l.r. n. 8 del 2013 ad opera della l.r. n. 11 del 2015. Regione Lombardia ha scelto di utilizzare il termine nuova installazione per sgomberare definitivamente il campo dall'equivoco che il semplice posizionamento della macchina e non il suo allacciamento alla rete telematica ministeriale potesse considerarsi il momento iniziale dell'esercizio del gioco.

Con la l.r. n. 11 del 6 maggio 2015, poi, alcune fattispecie sono state equiparate a nuova installazione:

  • rinnovo contratti di noleggio
  • cambio contratto di noleggio con gestore
  • trasferimento di Slot/VLT.

Dal 23 maggio 2015 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015) è equiparata a "nuova installazione" l'ipotesi in cui un esercente stipuli un nuovo contratto con un concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (che non va confuso con il concessionario di rete ma che è il gestore che noleggia le Newslot e le VLT), sia che il gestore sia lo stesso del contratto già in essere, qualora il contratto vigente fra queste due parti fosse stato sciolto per qualsiasi motivo, sia che si tratti di un "differente concessionario". Quest'ultimo non va confuso con il concessionario di rete ma è il gestore, cioè il noleggiatore di Newslot e VLT (art. 5, comma 1 ter, lett. b, della l.r. n. 8 del 2013).

La legge regionale non prende in considerazione il concessionario di rete se non nell'ipotesi in cui questo svolga anche il ruolo di gestore, cioè fornisca direttamente a noleggio all'esercente gli apparecchi da gioco.

Attenzione! Retrodatare i contratti anteriormente al 23 maggio 2015 per aggirare la legge regionale non serve a nulla perché, nel caso di controllo da parte della Polizia Locale, dovrà essere dimostrata la data effettiva di collegamento della macchina da gioco alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questa è una data che non si può falsare.

Bluffare può costare davvero molto caro, la sanzione amministrativa è di 15.000 euro per ogni singola apparecchiatura installata illegalmente e la multa è a totale carico dell'esercente.

E' importante, quindi, che l'esercente non cada nella trappola di facili guadagni o nuovi benefici e non si faccia convincere di poter cambiare gestore.

Riguardo al subentro la nuova legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, non ha apportato modifiche.

Difatti, anteriormente all'emanazione della l.r. n. 11 del 2015, il testo della l.r. n. 8 del 2013 nonché la d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014 nulla disponevano in merito all'ipotesi del subentro.

E’, quindi, tutt'oggi consentito ad un esercente subentrare nell'attività commerciale di un altro esercente e continuare a detenere le slot che erano lecitamente installate nel locale da lui rilevato, a patto però che vengano osservate delle regole ben precise:

  1. che vi sia il totale rispetto delle altre leggi di settore che disciplinano la materia del subentro (il TULPS e la l.r. n. 6 del 2010 in materia di commercio)
  2. che le slot/VLT non debbano mai essere state scollegate dalla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013
  3. che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) o, in caso di più gestori, con gli stessi gestori dell'esercente a cui si subentra, cosicché il subentro non costituisca l’escamotage per operare un cambio di gestore
  4. qualora il gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) stipuli formalmente un nuovo contratto con l'esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, non devono mutare le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto. Per tale via, si intende evitare che il subentro del nuovo esercente costituisca l’occasione per un’ulteriore dilazione dei tempi contrattuali
  5. che le apparecchiature da gioco (slot e VLT) debbano rimanere le stesse del precedente esercente e che non debbano esserne installate di nuove (le apparecchiature possono essere sostituite solo per guasto o vetustà ex art. 5, comma quater, della l.r. n. 8 del 2013)
  6. che le slot e VLT rimangano ubicate nello stesso identico esercizio dove erano installate in precedenza, di modo che il subentro non costituisca l’escamotage per operare un trasferimento di slot/VLT.

Rinnovo

Il contratto stipulato fra l'esercente ed il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (che non è il concessionario di rete bensì il gestore che noleggia gli apparecchi) una volta giunto alla sua scadenza non può più essere rinnovato (art. 5, comma 1 ter, lett. a), della l.r. n. 8 del 2013). Questa la regola valida dal 23 maggio 2015, introdotta a seguito dall'entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015.

Se il contratto prevede un rinnovo automatico, sia per un tempo determinato (ad esempio, validità due anni con rinnovo automatico di ulteriori due anni) sia per un tempo indeterminato (ad esempio, tacito rinnovo annuale fino alla disdetta di una delle parti), il contratto cessa la propria efficacia alla prima scadenza. Un esempio: un contratto con validità 2 + 2 anni scade dopo i primi due anni, senza possibilità di rinnovo per i previsti due anni successivi.

Il riscontro da parte della Polizia locale circa la veridicità di quanto riportato in etichetta va effettuato sul singolo contratto di noleggio stipulato fra esercente e gestore. Quindi sull'etichetta va indicata la data di scadenza del contratto stipulato fra esercente e gestore, cioè il noleggiatore che la legge regionale definisce "concessionario per l'utilizzo degli apparecchi".

Il divieto di rinnovo contrattuale riguarda solo il contratto stipulato fra esercente e gestore, mentre la legge regionale non prende in considerazione la durata dei contratti stipulati con il concessionario di rete, a meno che questi agisca da gestore, fornendo direttamente a noleggio all'esercente le apparecchiature da gioco.

 

Trasferimento

Un esercente che vuole trasferirsi da un locale situato fuori dalla cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili ad un altro locale ubicato nella cerchia non può portare con sé le apparecchiature da gioco. Dal 23 maggio 2015, questo divieto è esteso anche all'esercente che detiene slot all'interno dei 500 metri e che intende trasferirsi in un altro locale ubicato sempre nella cerchia (art. 5, comma 1 ter, lett. c) della l.r. n. 8 del 2013). Non conta se lo spostamento riguarda solo una via adiacente o è di un solo numero civico.

Nessun problema, invece, nel caso in cui l'esercente decida di trasferirsi al di fuori della cerchia dei 500 metri: in questo caso può tranquillamente installare le apparecchiature nel nuovo locale.

L'ipotesi del rinnovo del contratto e del trasferimento sono sanzionate con la multa di 15.000 euro per ogni apparecchio installato illecitamente.

Sugli apparecchi da gioco devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile (art. 5, comma 6 bis, l.r. n. 8 del 2013):

  • la data del collegamento dell'apparecchio alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Si possono verificare però dei casi particolari, facciamo qualche esempio pratico:

  1. se un apparecchio A viene installato al posto di un altro apparecchio B, che è stato sostituito perché guasto o vetusto, sull'apparecchio A si deve riportare sia la data di collegamento di A sia la data in cui l'apparecchio B, che è stato sostituito, era stato collegato alle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. se un apparecchio A sostituisce un altro apparecchio B, che era stato installato dopo l'entrata in vigore della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili ma che sostitutiva, a sua volta, un apparecchio C installato prima di tale data, è necessario riportare sull'apparecchio A anche la cronologia delle sostituzioni intervenute (B e C), almeno sino a quella antecedente la data di entrata in vigore della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili.
  3. se un esercizio, che aveva sede nel locale X, posto nella cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili e in cui era installato un apparecchio A, ha trasferito la propria attività in un nuovo locale Y prima del 23 maggio 2015 e vi ha ricollocato anche l'apparecchio A, si deve indicare, oltre alla data di collegamento dell'apparecchio A nel nuovo locale Y, anche la data in cui l'apparecchio A era stato installato nel precedente locale X, specificando che tale locale X si trovava ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella minima, e l'indirizzo del locale medesimo.

L'etichetta serve a tracciare la data esatta dei vari collegamenti alla rete telematica dell'apparecchiatura da gioco, per facilitare i controlli della Polizia locale: ogni qualvolta vi sia un nuovo allacciamento alla rete tematica va indicato nell'etichetta.

Per realizzare nuove sale giochi, sale scommesse e sale bingo oppure per ampliare quelle già esistenti, non è più possibile procedere con una semplice Denuncia di Inizio Attività (DIA). E' necessario richiedere al Comune il Permesso di costruire che il Comune può rilasciare solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili (art. 33, comma 3 ter della l.r. n. 8 del 2013).

Il Permesso di costruire è inoltre necessario per il mutamento della destinazione d'uso di immobili esistenti (anche se ciò non comporta la realizzazione di opere edilizie) finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Anche in questo caso il Comune può rilasciare il Permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili (art. 52, comma 3 ter della l.r. n. 8 del 2013).

Le Amministrazioni comunali esercitano, tramite la Polizia locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco (art. 5, comma 7, e art. 10, comma 4, della l.r. n. 8 del 2013). La Regione non ha, invece, competenze in merito.

La Polizia Locale deve:

  1. accertare la violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili e irrogare la sanzione amministrativa prevista, pari a 15.000 euro per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. La stessa sanzione è prevista anche per i casi di nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio (art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013).
  2. accertare la violazione del regolamento regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito e irrogare la sanzione amministrativa prevista, da 500 a 5.000 euro (art. 10, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013 e art. 6 del r.r. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del r.r. n. 10 del 2015).
  3. accertare la violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) e irrogare la sanzione amministrativa prevista di 500 euro per ogni apparecchio, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013).
  4. accertare la violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), e irrogare la sanzione amministrativa, da 1.000 a 5.000 euro (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013).
  5. accertare la mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito e irrogare la sanzione amministrativa, da 1.000 a 5.000 euro (art. 10, comma 3, della l.r. n. 8 del 2013).

Per tutte le sanzioni pecuniarie l'autore della violazione può effettuare, entro il termine perentorio di 60 giorni, il pagamento in misura ridotta, pari a un terzo della sanzione inflitta (art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981). Pertanto, in caso di impugnazione della sanzione da parte dell'esercente dinanzi al TAR, il medesimo esercente, considerati i tempi del ricorso amministrativo, non potrà godere di tale riduzione della sanzione.

Il Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito riassume gli obblighi cui devono adempiere i gestori degli esercizi, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati più di tre apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (r.r. n. 5 del 16 dicembre 2014, approvato con d.g.r. n. 2864 del 12 dicembre 2014 in attuazione dell’art. 4, comma 10, della l.r. n. 8 del 2013).

Il Regolamento prevede sanzioni amministrative per chi non ne osserva gli obblighi, introdotte dal r.r. n. 10 del 14 dicembre 2015, approvato don d.g.r. n. 4463 del 10 dicembre 2015.

Queste le tipologie di prescrizioni e le relative sanzioni in caso di violazione:

  • deve essere individuata un'unica area dedicata al gioco, delimitata con colonnine a nastro o corda (art. 4, comma 2). Sanzione da 500 a 5.000 euro.
  • nell'area delimitata le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro (art. 4, comma 3). Sanzione da 500 a 3.000 euro.
  • è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali (art. 4, comma 4). Sanzione da 500 a 5.000 euro.
  • deve essere esposto all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile da Regione Lombardia tramite le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile (art. 5, comma 1). Sanzione da 500 a 3.000 euro.
  • gli esercenti (nel regolamento regionale gli esercenti sono chiamati gestori) sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo (art. 5, comma 2). Sanzione da 500 a 3.000 euro.
  • gli esercenti sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza (art. 5, comma 3). Sanzione da 500 a 3.000 euro.

Divieto di utilizzo per i minori

Gli esercenti dei locali con diversa attività prevalente devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo per i minori di diciotto anni degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. Tutto ciò in conformità a quanto previsto dalla normativa statale in materia, la quale impone che alle sale da gioco si acceda solo se maggiorenni e previa esibizione del documento di identità.

Le sanzioni sono quelle previste dalla legge nazionale (commi 21 e 22 del decreto-leggo n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011):

  • il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro
  • indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è sempre punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, da 10 fino a 30 giorni
  • il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne quando la maggiore età sia manifesta
  • per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa
  • in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.

Indice degli argomenti

Gli argomenti delle domande frequenti (FAQ) dedicate a Comuni, Polizia Locale ed esercenti di locali pubblici in cui sono installate slot machine o videolottery (VLT) sono:

  • Nuova installazione e data di collegamento in rete
  • Rinnovo dei contratti di noleggio
  • Cambio del contratto di noleggio con il gestore
  • Trasferimento di slot/VLT
  • Sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà
  • Subentro nell'attività
  • Etichettare le slot
  • Interventi edilizi nelle sale gioco
  • Sanzioni
  • Varie

Ulteriori domande frequenti (FAQ) sulle distanze dai luoghi sensibili sono pubblicate alla pagina Slot: teniamole a distanza dai luoghi sensibili.

Nuova installazione e data di collegamento in rete

Cosa si intende per nuova installazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito?

Per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della d.g.r. n. 1274 del 2014. La nuova legge regionale n. 11 del 2015, con l’introduzione del comma 1 bis nell'art. 5 della l.r. 8 del 2013, ha reso esplicito questo concetto già più volte ribadito, in via interpretativa, dagli Uffici regionali nel corso della propria attività di supporto a tutte le componenti del mondo d’azzardo lecito sin dall'entrata in vigore della l.r. n. 8 del 2013.

Come provare l'avvenuta nuova installazione? Quale documento fornisce la prova della data esatta in cui un apparecchio da gioco d'azzardo lecito deve considerarsi installato?

Tenuto conto che per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la concreta prova che l’allacciamento di una slot o di una VLT alle reti telematiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della d.g.r. n. 1274 del 2014 oppure, in caso di applicazione dell’art. 5 comma 1 ter, sia avvenuto in epoca antecedente all'entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015, è rappresentata dalla certificazione emessa dal direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituendo tale documentazione il ''più fondante presupposto giuridico", come confermato anche dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Sentenza n. 1620 del 13 luglio 2015.

Rinnovo dei contratti di noleggio

Chi è il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 5, comma 1 ter, lettera a), della legge regionale n. 8 del 2013?

Il "concessionario per l'utilizzo degli apparecchi" di cui all'art. 5, comma 1 ter, lettera a) della legge regionale n. 8 del 2013 non deve essere confuso con il concessionario di rete ma è colui il quale noleggia le slot/VLT e che, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato gestore o anche noleggiatore.

La nuova legge sulla ludopatia n. 11 del 2015 vieta, all'interno della cerchia dei 500 metri, il rinnovo dei contratti con il gestore?

Sì, la legge prevede che una volta scaduto il contratto di noleggio di slot e VLT non si possa più rinnovare. Difatti l'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione anche "il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi", il quale non è da intendere come il concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato gestore o anche noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In conclusione, non può essere rinnovato il contratto fra esercente e gestore, ivi compreso il concessionario di rete qualora questi agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot, in quanto tale rinnovo si configurerebbe come nuova installazione.

Un contratto di noleggio di slot stipulato fra esercente e gestore (noleggiatore), che prevede una durata di due anni ed un ulteriore rinnovo automatico di altri due anni, quando si considera rinnovato?

Considerato il tenore letterario dell’art. 5, comma 1 ter, lett. a) della l.r. n. 8 del 2013, tale tipo di contratto, trascorsi i primi due anni, non potrà essere più rinnovato.

La l.r. n. 11 del 2015 vieta, all'interno della cerchia dei 500 metri, il rinnovo dei contratti con il concessionario di rete?

La legge equipara a nuova installazione il rinnovo del contratto di noleggio stipulato fra esercente e gestore. L'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione anche "il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi", il quale non è da intendere come il Concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In conclusione, può essere rinnovato il contratto fra Esercente e Concessionario di rete, tranne che nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot, in quanto in tal caso il rinnovo si configurerebbe come nuova installazione.

Riguardo al tema del rinnovo dei contratti, come può la Polizia locale distinguere se il contratto esibito dall'esercente sia stato stipulato con un concessionario di rete o con un concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, cioè il gestore ovvero noleggiatore?

I concessionari di rete sono solo 13 in tutta Italia, questo l'elenco:

  • ADMIRAL GAMING NETWORK s.r.l.
  • CIRSA ITALIA S.p.A.
  • CODERE NETWORK S.p.A.
  • GAMENET S.p.A.
  • GLOBAL STARNET Ltd. (già BPLUS Giocolegale Limited)
  • HBG CONNEX S.p.A.
  • LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.p.A.
  • NETWIN ITALIA S.p.A. (titolari di concessione dal 20 marzo 2013)
  • NTS NETWORK S.p.A. (titolari di concessione dal 20 marzo 2013)
  • SISAL ENTERTAINMENT S.p.A.
  • SNAITECH S.p.A. (che nel 2015 ha incorporato COGETECH S.p.A.)

Riguardo al tema del rinnovo dei contratti, a seguito di controlli, la Polizia locale ha spesso rilevato che tutte le slot, in etichetta, riportano la data del 2022. Ma questa è la data di scadenza dei contratti stipulati dagli esercenti con i concessionari di rete; vale anche per i contratti stipulati con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, cioè il gestore ovvero noleggiatore?

No. A far tempo dal 23 maggio 2015, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015 che ha introdotto l’art. 5 comma 1 ter, lett. a) nella l.r. n. 8 del 2013, viene equiparato a nuova installazione (e, quindi, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013) il rinnovo dei contratti stipulati fra l’esercente ed il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi (cioè il gestore ovvero noleggiatore). I controlli della Polizia locale dovranno, pertanto, verificare la data di effettiva scadenza riportata sul contratto stipulato fra l'esercente ed il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi (cioè il gestore ovvero noleggiatore). La tipologia di contratti è molto varia; si tratta, generalmente, di contratti con scadenza biennale o di durata comunque inferiore al 2022. Qualora l'esercente avesse ricevuto a noleggio le macchine da gioco direttamente dal concessionario di rete e, quindi, avesse stipulato il contratto di noleggio direttamente con il concessionario di rete, è possibile che la data di scadenza del contratto sia il 2022, ma comunque va verificato il contratto caso per caso.

Cambio del contratto di noleggio con il gestore

Chi è il concessionario di cui all'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della legge regionale n. 8 del 2013?

Il "concessionario" di cui all’art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013 non deve essere confuso con il concessionario di rete ma è colui il quale noleggia le slot/VLT e che, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato gestore o anche noleggiatore.

Può un esercente di un locale commerciale sito all'interno dei 500 metri dai luoghi sensibili cambiare gestore?

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione, e quindi assoggettata alle limitazioni di cui alla d.g.r. sulle distanze dai luoghi sensibili, anche "la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere". Chiarito che il "concessionario per l'utilizzo degli apparecchi" è colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato gestore o anche noleggiatore, la lettera b) del comma 1 ter sopra riportato inibisce, all'interno della cerchia dei 500 metri, sia la stipula di un nuovo contratto fra lo stesso esercente e lo stesso gestore, nell'ipotesi che il contratto vigente fra queste due parti venisse sciolto, sia che l'esercente stipuli un contratto con un altro gestore ("differente concessionario"), cioè, in buona sostanza, che cambi gestore. Egualmente devono intendersi equiparati a nuova installazione i nuovi contratti che, a seguito di rescissione o risoluzione del contratto in essere, venissero stipulati, sempre all'interno dei 500 metri, fra esercente e concessionario di rete nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca anche in qualità di gestore fornendo a noleggio le slot/VLT.

Come è possibile per la Polizia locale accertare il cambio di gestore avvenuto dopo il 23 maggio 2015?

Il comma 1 ter, lettera b), è stato introdotto nell'art. 5 della l.r. n. 8 del 2013 ad opera della legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015 ed è, quindi, entrato in vigore solo dal 23 maggio 2015.

Qualora la Polizia locale riscontri, nell'ambito della propria attività di controllo, delle anomalie che inducano a ritenere che l'esercente abbia operato, dopo il 23 maggio 2015, una nuova installazione effettuando un cambio di concessionario, cioè di gestore che noleggia le slot/VLT, in violazione quindi dell'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013, deve controllare non solo il contratto di noleggio, riguardante le slot/VLT oggetto di controllo, stipulato fra esercente e gestore ma anche la certificazione emessa dal direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Solo quest'ultima documentazione costituisce il ''più fondante presupposto giuridico", come confermato anche dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia - Milano, sentenza n. 1620 del 13 luglio 2015. Inoltre, la sentenza TAR Brescia n. 1493 del 27 dicembre 2017 ha confermato che "l’unico riferimento temporale utile per stabilire quando siano state sostituite delle apparecchiature è il momento in cui le stesse vengono realizzate ed il collegamento effettuato". 

Può un esercente di un locale commerciale sito all'interno dei 500 metri dai luoghi sensibili cambiare concessionario di rete?

Per quanto concerne la possibilità di cambiare concessionario di rete, l'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, prende in considerazione direttamente solo il rapporto fra esercente e gestore e non quello fra esercente e concessionario di rete. Tuttavia, qualora si verificasse un cambio del concessionario di rete e da ciò conseguisse il distacco dell'apparecchio da gioco che verrebbe dunque riattivato alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad opera di altro concessionario di rete, tale operazione verrebbe necessariamente a configurarsi come nuova installazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013.

Può un esercente, che lavora con due concessionarie AAMS diverse, incrementare numericamente il numero di slot con una concessionaria a discapito dell'altra (numero complessivo di slot uguali)?

Pur non disciplinando direttamente la normativa regionale in tema di ludopatia i rapporti con il concessionario di rete, qualora da qualsiasi tipo di variazione nei rapporti con il suddetto concessionario di rete dovesse derivare il distacco della macchina slot, che verrebbe dunque riattivata alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad opera di altro concessionario di rete, tale operazione, pur non variando il numero di slot presenti all'interno dell'esercizio, verrebbe necessariamente a configurarsi come nuova installazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013.

Possono due esercenti operanti all'interno di uno stesso locale, sito all'interno dei 500 metri e costituito da un'unica sala con un unico ingresso, uno dei quali ha più di tre apparecchi per la propria attività, redistribuire al proprio interno le slot, rimanendo invariato il numero totale degli apparecchi istallati?

. Rimanendo invariato il numero di slot, gli esercenti operano, in sintesi, un subentro e non sono soggetti alle restrizioni della disciplina dettata dalla d.g.r. n. 1274 del 2014. E' importante però che gli esercenti si attengano alle prescrizioni dettate in tema di subentro nonché quelle riportate nel cosiddetto "Regolamento accessi", di cui alla d.g.r. n. 2864 del 12 dicembre 2014, che considera quale esercizio l'intero locale in cui sono collocati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e valuta il numero complessivo di slot esistenti, a prescindere che la titolarità del contratto di noleggio sia in capo ad uno o più esercenti coabitanti. Si ricorda infatti che l'art. 4, commi 2 e 3, dell'Allegato A) alla suddetta d.g.r. n. 2864 del 2014 stabilisce che nei locali ove siano installate più di tre slot deve essere individuata un'unica area, in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori o al normale funzionamento dei locali oppure alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. Nell'area di cui al comma 2 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.

Ho sei slot nel mio bar, tre con un gestore (noleggiatore) e tre con un altro. Senza aumentare il numero totale di slot, vorrei che uno di questi due gestori, che mi fa un’offerta più favorevole, me ne noleggi cinque e dell’altro gestore ne manterrei a noleggio solo una. La legge regionale me lo consente?

No, perché si configurerebbe un cambio di gestore (art. 5, comma 1 ter, lett. b, della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla l.r. n. 11 del 6 maggio 2015). A nulla rileva che nello stesso esercizio siano già presenti gli stessi gestori, cioè noleggiatori di slot, perché nell’ambito di tale operazione verrebbero comunque rescissi e stipulati nuovi contratti di noleggio fra esercente e gestore. Né rileva in alcun modo che non vi sia incremento di slot. Si tenga presente, poi, che l’allacciamento alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di installare nuovi apparecchi da gioco si configura sempre, ad esclusione di una sostituzione per guasto o vetustà dell’apparecchio, come nuova installazione ex art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013.

Trasferimento di slot/VLT

Si può installare in un locale che si trova nella cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili un apparecchio per il gioco d'azzardo lecito già precedentemente installato in un locale posto al di fuori della cerchia?

No. La delibera n. 1274 del 2014 prevede che le limitazioni ivi contenute si applichino a "tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco di azzardo lecito" (punto 2 del dispositivo). Quindi l'installazione nella cerchia di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già precedentemente installati in un locale posto al di fuori della cerchia dei 500 metri si configura quale "nuova installazione", e quindi non è ammissibile, anche laddove il titolare dell'esercizio commerciale che si trasferisce rimanga il medesimo.

Si possono installare in un locale che si trova nella cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili, apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già precedentemente installati in un locale posto sempre all’interno della cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili?

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione "l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività". Quindi la ricollocazione, in un locale che si trova entro i 500 metri dai luoghi sensibili di slot o VLT già precedentemente installate in un locale posto all'interno della cerchia dei 500 metri deve essere considerata quale "nuova installazione" e, pertanto, dal 23 maggio 2015 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2015) non è ammissibile. Prima di tale data, invece, questo genere di trasferimento era ammesso.

Può un esercente, che trasferisce la propria attività all'interno della cerchia dei 500 metri, senza cambiare la via e spostandosi solo di un numero civico, installare nel nuovo locale le slot che già deteneva?

No. L'art. 5, comma 1 ter, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione "l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività". Non sono previste deroghe in ragione della scarsa entità della distanza, il divieto si configura ogni qual volta vi sia il trasferimento in altro locale. Si sottolinea, ad ogni modo, che l’ipotesi riguarda il trasferimento di un esercizio all'interno della cerchia dei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, rimanendo il trasferimento di slot al di fuori di tale distanza sempre consentito.

Può un esercente, che svolga la propria attività all'interno dei 500 metri dai luoghi sensibili, trasferire le slot, già regolarmente detenute, in un altro locale situato nella medesima via con il medesimo numero civico?

. Come noto a far tempo dal 23 maggio 2015 non è più consentito installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito nella nuova sede dell'esercizio trasferito, se ricompreso nella cerchia dei 500 metri, seppur le medesime fossero lecitamente detenute nella vecchia sede. Il divieto si configura ogni qual volta vi sia il trasferimento in altro locale anche se vi sia la variazione di un solo numero civico. Qualora, di contro, la via ed il numero civico rimanessero del tutto invariati, in quanto il locale fosse collocato all'interno dello stesso complesso immobiliare, non si ravvisa l’applicabilità dell’art. 5, comma 1 ter, lett. c) della l.r. n. 8 del 2015, intendendosi per trasferimento di sede "un vero e proprio mutamento di indirizzo civico", così come confermato anche dal Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, Sezione I, sentenza n. 411 del 17 febbraio 2017.

Sostituzione degli apparecchi per guasto o vetustà

In caso di sostituzione di una slot per guasto o vetustà si può cambiare gestore?

No. La sostituzione per guasto o vetustà è prevista sia dall'art. 5, comma 1 quater, della l.r. n. 8 del 2013, sia dall'art. 5 dell’Allegato A) alla d.g.r. n. 1274 del 2014. L'art. 5, comma 1 quater, della l.r. n. 8 del 2013, prevede, in primo luogo, che il contratto per l'utilizzo degli apparecchi da gioco già installati sia "in corso di validità", cioè che non sia scaduto ai sensi dell’art. 5, comma 1 ter, lettera a), della medesima l.r. n. 8 del 2013. Non è prevista dalla normativa regionale la possibilità di cambiare concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, ovvero il gestore che noleggia le slot/VLT. Ciò è confermato anche dalla Sentenza TAR Brescia n. 1493 del 27 dicembre 2017 che conferma la necessità, in caso di sostituzione di apparecchi per guasto o vetustà, che vi sia "la continuazione con il concessionario della connessione". Tale sostituzione non deve costituire l'escamotage per cambiare gestore o concessionario di rete e, per ragioni sistematiche, "deve ritenersi inoperante ogniqualvolta vi sia la stipulazione di un nuovo contratto di concessione".

È possibile, per un esercente, sostituire gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati per vetustà o guasti senza sottostare alle limitazioni della delibera sulle distanze (d.g.r. n. 1274 del 2014)?

Sì, a patto che non venga aumentato il numero delle installazioni. L'esercente, però, dovrà poter dimostrare agli organi di controllo che, prima della pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia) della d.g.r. n. 1274 del 2014, possedeva già lo stesso numero di apparecchi (seppur diversi) che vengono ad essere sostituiti.

In caso di di sostituzione degli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati per vetustà o guasti occorre presentare qualche documentazione al Comune?

No, nei casi sopra esaminati la normativa regionale non obbliga a fornire alcuna ulteriore documentazione. Sarà tuttavia cura dell'esercente verificare con l'Amministrazione comunale competente che la medesima non abbia emanato precise disposizioni in tal senso.

Subentro nell'attività

Può un esercente che subentra nell'attività di un esercizio commerciale ove sono installate delle slot, sito all'interno della cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili, continuare a detenere legittimamente tali apparecchiature?

. Riguardo al subentro la legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, non ha apportato modifiche. Difatti, anteriormente all'emanazione della l.r. n. 11 del 2015, il testo della l.r. n. 8 del 2013 nonché la d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014 nulla disponevano in merito all'ipotesi del subentro. E', quindi, tutt'oggi consentito ad un esercente subentrare nell'attività commerciale di un altro esercente e continuare a detenere le slot che erano lecitamente installate nel locale da lui rilevato, a patto però che vengano osservate delle regole ben precise:

  1. che vi sia il totale rispetto delle altre leggi di settore che disciplinano la materia del subentro (il TULPS e la l.r. n. 6 del 2010 in materia di commercio)
  2. che le newslot/VLT non debbano mai essere state scollegate dalla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013
  3. che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (ossia il noleggiatore di newslot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli strumenti) o, in caso di più gestori, con gli stessi gestori dell'esercente a cui si subentra, cosicché il subentro non costituisca l’escamotage per operare un cambio di gestore
  4. qualora il gestore stipuli formalmente un nuovo contratto con l'esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, non devono mutare le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto. Per tale via, si intende evitare che il subentro del nuovo esercente costituisca l'occasione per un’ulteriore dilazione dei tempi contrattuali
  5. che le apparecchiature da gioco (newslot e VLT) debbano rimanere le stesse del precedente esercente e non debbano esserne installate di nuove (le apparecchiature possono essere sostituite solo per guasto o vetustà ex art. 5, comma quater, della l.r. n. 8 del 2013)
  6. che le newslot e VLT rimangano ubicate nello stesso identico esercizio dove erano installate in precedenza, di modo che il subentro non costituisca l’escamotage per operare un trasferimento di slot/VLT.

Etichettare le slot

Quali dati vanno riportati sugli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito?

In ossequio all'art. 5, comma 6 bis, dell'art. 5 della l.r. n. 8 del 2013, così come introdotto dalla l.r. n. 11 del 2015, tutti gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), devono indicare, in modo che risulti ben leggibile:

  • la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1 bis
  • la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

In estrema sintesi, la norma intende far sì che su ogni apparecchio siano riportati tutti i dati necessari affinché sia possibile, per i soggetti preposti alla vigilanza, accertare che l'apparecchio non sia stato installato in violazione della normativa regionale. Per facilitare l'applicazione della norma si riportano alcuni esempi di ipotesi particolari:

  • qualora un apparecchio venisse installato in sostituzione di altro apparecchio risultato guasto o vetusto, l'apparecchio "sostitutivo" dovrà riportare sia la data di collegamento dell'apparecchio medesimo, sia la data in cui l'apparecchio guasto o vetusto, e che è stato sostituito con l'apparecchio in essere, era stato collegato alle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
  • invece, nel caso in cui la sostituzione sia effettuata in luogo di un altro apparecchio, installato dopo l'entrata in vigore della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili, ma sostitutivo, a sua volta, di un apparecchio installato precedentemente a tale data, sarà necessario riportare anche la cronologia delle sostituzioni intervenute, quantomeno sino a quella antecedente la data di entrata in vigore della suddetta normativa regionale
  • nel caso in cui l'installazione sia avvenuta a seguito di ricollocazione di apparecchio, in caso di trasferimento di attività dell'esercizio, andrà indicata anche la data di installazione dell'apparecchio nell'esercizio precedente, unitamente all'indicazione che tale locale già si trovava ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella minima.

Cosa si intende per "data di collegamento alle reti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"?

Va innanzitutto precisato che la data di collegamento dell'apparecchio alle reti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiesta dall'art. 5, comma 6 bis, della l.r. n. 8 del 2013, nel testo novellato dalla r.l. n. 11 del 2015 è la medesima data considerata al comma 1 bis dell'art. 5. Tale data corrisponde alla data della prima installazione dell'apparecchio nel locale. Risultano dunque irrilevanti sia la data di rilascio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del nulla osta ex art. 38 della legge n. 388 del 23 dicembre 2011, sia la data del collegamento dell'apparecchio per il tramite di un punto di accesso situato presso una ubicazione censita come magazzino nella banca dati di AAMS (decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011), in quanto in tali momenti l'apparecchio medesimo non è ancora abilitato alla raccolta del gioco.

Interventi edilizi nelle sale gioco

E' possibile ristrutturare internamente una sala giochi con lavori che non implichino cambi d'uso, ampliamenti di superfici, implementazione del numero degli apparecchi per il gioco d'azzardo, spostando, insomma, solo qualche tramezza interna al locale?

Il comma 3 ter dell'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2005 (Legge per il governo del territorio), introdotto dalla legge regionale 6 maggio 2015, n. 11, prevede, tra l'altro, che l'ampliamento delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo deve essere subordinato al permesso di costruire. Si considera ampliata la superficie delle suddette sale anche qualora dalle opere di manutenzione straordinaria, ad esempio dall'eventuale spostamento di tramezze, consegua un effettivo ampliamento della superficie dedicata all'area giochi, pur rimanendo invariata la superficie totale del locale. Ciò in considerazione della ratio dell'art. 2 della l.r. n. 11 del 2015, il quale ha per oggetto la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e che, quindi, ha come proprio preminente riferimento l'attività di gioco e la destinazione specifica impressa al manufatto.

Sanzioni

La sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, prevede la rimozione fisica dell’apparecchio da gioco?

No. L'art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, così come sostituito dalla l.r. n. 11 del 2015, dispone che "la nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio". La sanzione non prevede quindi la rimozione fisica dell’apparecchio slot, bensì la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. In virtù dell’art. 10, comma 4, della suddetta l.r. n. 8 del 2013, l’accertamento della violazione e l’irrogazione della predetta sanzione amministrativa sono di competenza dell’Amministrazione comunale, la quale dovrà destinare i proventi derivanti dall'escussione della sanzione "prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti affetti da sindrome di gioco d’azzardo patologico (GAP), oppure "in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale".

Il calcolo della sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013 può essere ridotto ad un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni?

. L'art. 10, comma 1, tratta di una sanzione fissa (15.000 euro), non essendo prevista una somma da un minimo ad un massimo. Ad ogni modo, per un consolidato orientamento giurisprudenziale è possibile ricorrere al pagamento ridotto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981 anche se si tratta di una sanzione determinata in misura fissa. In tal caso il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta e deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni. Decorso tale termine, il pagamento è dovuto per intero.

Varie

Cosa comporta la modifica dell’art. 74 della l.r. n. 6 del 2010?

La modifica apportata dalla l.r. n. 11 del 2015 all’art. 74 della l.r. n. 6 del 2010 ha inteso escludere gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito dalle procedure di SCIA unica prevista per i pubblici esercizi di cui all’art. 69 della legge regionale n. 6 del 2010, in considerazione del fatto che le preminenti ragioni di tutela della salute pubblica possono legittimamente portare ad escludere la materia del gioco d'azzardo lecito dalla normativa di semplificazione. Pertanto sulla base di quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 74 della l.r. n. 6 del 2010, le autorizzazioni/SCIA per le nuove aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015, non sono più abilitanti all'esercizio di tutti i giochi leciti, ma sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Ovviamente la nuova normativa non è retroattiva, quindi sono fatte salve le attività già in essere sulla base di autorizzazioni/SCIA antecedenti al 23 maggio 2015, data di entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015.

I Comuni possono già prevedere "meccanismi premianti" per i gestori di locali che scelgano di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito?

Sì, la l.r. n. 8 del 2013 (art. 5, comma 5) ha previsto che i Comuni possano prevedere "meccanismi premianti" anche per i gestori di locali che scelgano di "non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito". Pertanto i Comuni hanno la facoltà - non l’obbligo - di prevedere sin da ora, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e tenuto conto delle vigenti normative nazionali e comunitarie in materia di sostegno alle imprese, forme premiali anche per gli imprenditori che abbiano disinstallato apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito già esistenti.

Può un Comune, con proprio regolamento, limitare sul proprio territorio la pubblicità del gioco d’azzardo lecito espressa con cartelloni pubblicitari, striscioni, stendardi etc.?

Sì. Il Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) ed il relativo Regolamento di Esecuzione (d.p.r. n. 495 del 16 dicembre 1992), demandano ai regolamenti comunali, seppur nel rispetto della cornice posta dall'art. 23 del Codice medesimo, la competenza a disciplinare le varie forme di pubblicità nell'ambito dei centri abitati e nelle zone di esclusiva competenza comunale. Ne consegue che l’Amministrazione comunale potrà legittimamente inserire in un proprio regolamento le limitazioni alla pubblicità stradale ritenute più opportune in tema di contrasto al gioco d’azzardo. Si ricorda comunque che già il comma 6 dell’art. 5 della l.r. n. 8 del 2013 vieta "qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto-legge 158 del 2012