Cosa devono sapere gli esercenti di locali pubblici in cui sono installate slot machine o videolottery (VLT)? Quali controlli devono effettuare i funzionari di Polizia Locale dei Comuni?
Sono molte le novità introdotte dalla normativa regionale in tema di contrasto e prevenzione della ludopatia. Le principali sono introdotte dalla legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015 che ha modificato non solo la legge regionale n. 8 del 2013 sulla prevenzione della ludopatia ma anche la legge regionale n. 12 del 2005 sul governo del territorio e la legge regionale n. 6 del 2010 sul commercio.
In fondo alla pagina trovate le domande frequenti (FAQ).
Per nuova installazione di apparecchi da gioco (Newslot e VLT) siti all'interno dei 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili si intende il collegamento degli apparecchi alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli successivamente al 28 gennaio 2014, data di pubblicazione della delibera n. 1274 del 24 gennaio 2014 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013). E' questo il momento che viene preso in considerazione per regolamentare l'utilizzo degli apparecchi da gioco.
La legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, con l'introduzione del comma 1 bis nell'art. 5 della l.r. 8 del 2013, ha reso esplicito un concetto già contenuto nella vecchia formulazione della l.r. n. 8 del 2013 e più volte ribadito, in via interpretativa, dagli uffici regionali sia con la pubblicazione questo sito sia nel corso della propria attività di supporto a tutte le componenti del mondo del gioco d'azzardo lecito.
Non vi è alcuna differenza fra il termine nuova collocazione, utilizzato prima della l.r. n. 11 del 2015, e il termine nuova installazione, introdotto nel comma 1 bis dell'art. 5 della l.r. n. 8 del 2013 ad opera della l.r. n. 11 del 2015. Regione Lombardia ha scelto di utilizzare il termine nuova installazione per sgomberare definitivamente il campo dall'equivoco che il semplice posizionamento della macchina e non il suo allacciamento alla rete telematica ministeriale potesse considerarsi il momento iniziale dell'esercizio del gioco.
Con la l.r. n. 11 del 6 maggio 2015, poi, alcune fattispecie sono state equiparate a nuova installazione:
- rinnovo contratti di noleggio
- cambio contratto di noleggio con gestore
- trasferimento di Slot/VLT.
Dal 23 maggio 2015 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015) è equiparata a "nuova installazione" l'ipotesi in cui un esercente stipuli un nuovo contratto con un concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (che non va confuso con il concessionario di rete ma che è il gestore che noleggia le Newslot e le VLT), sia che il gestore sia lo stesso del contratto già in essere, qualora il contratto vigente fra queste due parti fosse stato sciolto per qualsiasi motivo, sia che si tratti di un "differente concessionario". Quest'ultimo non va confuso con il concessionario di rete ma è il gestore, cioè il noleggiatore di Newslot e VLT (art. 5, comma 1 ter, lett. b, della l.r. n. 8 del 2013).
La legge regionale non prende in considerazione il concessionario di rete se non nell'ipotesi in cui questo svolga anche il ruolo di gestore, cioè fornisca direttamente a noleggio all'esercente gli apparecchi da gioco.
Attenzione! Retrodatare i contratti anteriormente al 23 maggio 2015 per aggirare la legge regionale non serve a nulla perché, nel caso di controllo da parte della Polizia Locale, dovrà essere dimostrata la data effettiva di collegamento della macchina da gioco alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questa è una data che non si può falsare.
Bluffare può costare davvero molto caro, la sanzione amministrativa è di 15.000 euro per ogni singola apparecchiatura installata illegalmente e la multa è a totale carico dell'esercente.
E' importante, quindi, che l'esercente non cada nella trappola di facili guadagni o nuovi benefici e non si faccia convincere di poter cambiare gestore.
Riguardo al subentro la nuova legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015, entrata in vigore il 23 maggio 2015, non ha apportato modifiche.
Difatti, anteriormente all'emanazione della l.r. n. 11 del 2015, il testo della l.r. n. 8 del 2013 nonché la d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2014 nulla disponevano in merito all'ipotesi del subentro.
E’, quindi, tutt'oggi consentito ad un esercente subentrare nell'attività commerciale di un altro esercente e continuare a detenere le slot che erano lecitamente installate nel locale da lui rilevato, a patto però che vengano osservate delle regole ben precise:
- che vi sia il totale rispetto delle altre leggi di settore che disciplinano la materia del subentro (il TULPS e la l.r. n. 6 del 2010 in materia di commercio)
- che le slot/VLT non debbano mai essere state scollegate dalla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'art. 5, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013
- che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) o, in caso di più gestori, con gli stessi gestori dell'esercente a cui si subentra, cosicché il subentro non costituisca l’escamotage per operare un cambio di gestore
- qualora il gestore (ossia il noleggiatore di slot/VLT che la legge regionale chiama il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi) stipuli formalmente un nuovo contratto con l'esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionarlo con firma e data, non devono mutare le condizioni pattuite dal vecchio titolare, compresa la durata del contratto. Per tale via, si intende evitare che il subentro del nuovo esercente costituisca l’occasione per un’ulteriore dilazione dei tempi contrattuali
- che le apparecchiature da gioco (slot e VLT) debbano rimanere le stesse del precedente esercente e che non debbano esserne installate di nuove (le apparecchiature possono essere sostituite solo per guasto o vetustà ex art. 5, comma quater, della l.r. n. 8 del 2013)
- che le slot e VLT rimangano ubicate nello stesso identico esercizio dove erano installate in precedenza, di modo che il subentro non costituisca l’escamotage per operare un trasferimento di slot/VLT.
Rinnovo
Il contratto stipulato fra l'esercente ed il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (che non è il concessionario di rete bensì il gestore che noleggia gli apparecchi) una volta giunto alla sua scadenza non può più essere rinnovato (art. 5, comma 1 ter, lett. a), della l.r. n. 8 del 2013). Questa la regola valida dal 23 maggio 2015, introdotta a seguito dall'entrata in vigore della l.r. n. 11 del 2015.
Se il contratto prevede un rinnovo automatico, sia per un tempo determinato (ad esempio, validità due anni con rinnovo automatico di ulteriori due anni) sia per un tempo indeterminato (ad esempio, tacito rinnovo annuale fino alla disdetta di una delle parti), il contratto cessa la propria efficacia alla prima scadenza. Un esempio: un contratto con validità 2 + 2 anni scade dopo i primi due anni, senza possibilità di rinnovo per i previsti due anni successivi.
Il riscontro da parte della Polizia locale circa la veridicità di quanto riportato in etichetta va effettuato sul singolo contratto di noleggio stipulato fra esercente e gestore. Quindi sull'etichetta va indicata la data di scadenza del contratto stipulato fra esercente e gestore, cioè il noleggiatore che la legge regionale definisce "concessionario per l'utilizzo degli apparecchi".
Il divieto di rinnovo contrattuale riguarda solo il contratto stipulato fra esercente e gestore, mentre la legge regionale non prende in considerazione la durata dei contratti stipulati con il concessionario di rete, a meno che questi agisca da gestore, fornendo direttamente a noleggio all'esercente le apparecchiature da gioco.
Trasferimento
Un esercente che vuole trasferirsi da un locale situato fuori dalla cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili ad un altro locale ubicato nella cerchia non può portare con sé le apparecchiature da gioco. Dal 23 maggio 2015, questo divieto è esteso anche all'esercente che detiene slot all'interno dei 500 metri e che intende trasferirsi in un altro locale ubicato sempre nella cerchia (art. 5, comma 1 ter, lett. c) della l.r. n. 8 del 2013). Non conta se lo spostamento riguarda solo una via adiacente o è di un solo numero civico.
Nessun problema, invece, nel caso in cui l'esercente decida di trasferirsi al di fuori della cerchia dei 500 metri: in questo caso può tranquillamente installare le apparecchiature nel nuovo locale.
L'ipotesi del rinnovo del contratto e del trasferimento sono sanzionate con la multa di 15.000 euro per ogni apparecchio installato illecitamente.
Sugli apparecchi da gioco devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile (art. 5, comma 6 bis, l.r. n. 8 del 2013):
- la data del collegamento dell'apparecchio alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
Si possono verificare però dei casi particolari, facciamo qualche esempio pratico:
- se un apparecchio A viene installato al posto di un altro apparecchio B, che è stato sostituito perché guasto o vetusto, sull'apparecchio A si deve riportare sia la data di collegamento di A sia la data in cui l'apparecchio B, che è stato sostituito, era stato collegato alle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- se un apparecchio A sostituisce un altro apparecchio B, che era stato installato dopo l'entrata in vigore della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili ma che sostitutiva, a sua volta, un apparecchio C installato prima di tale data, è necessario riportare sull'apparecchio A anche la cronologia delle sostituzioni intervenute (B e C), almeno sino a quella antecedente la data di entrata in vigore della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili.
- se un esercizio, che aveva sede nel locale X, posto nella cerchia dei 500 metri dai luoghi sensibili e in cui era installato un apparecchio A, ha trasferito la propria attività in un nuovo locale Y prima del 23 maggio 2015 e vi ha ricollocato anche l'apparecchio A, si deve indicare, oltre alla data di collegamento dell'apparecchio A nel nuovo locale Y, anche la data in cui l'apparecchio A era stato installato nel precedente locale X, specificando che tale locale X si trovava ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella minima, e l'indirizzo del locale medesimo.
L'etichetta serve a tracciare la data esatta dei vari collegamenti alla rete telematica dell'apparecchiatura da gioco, per facilitare i controlli della Polizia locale: ogni qualvolta vi sia un nuovo allacciamento alla rete tematica va indicato nell'etichetta.
Per realizzare nuove sale giochi, sale scommesse e sale bingo oppure per ampliare quelle già esistenti, non è più possibile procedere con una semplice Denuncia di Inizio Attività (DIA). E' necessario richiedere al Comune il Permesso di costruire che il Comune può rilasciare solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili (art. 33, comma 3 ter della l.r. n. 8 del 2013).
Il Permesso di costruire è inoltre necessario per il mutamento della destinazione d'uso di immobili esistenti (anche se ciò non comporta la realizzazione di opere edilizie) finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Anche in questo caso il Comune può rilasciare il Permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili (art. 52, comma 3 ter della l.r. n. 8 del 2013).
Le Amministrazioni comunali esercitano, tramite la Polizia locale, i controlli sul rispetto della normativa regionale nei locali in cui siano installati apparecchi da gioco (art. 5, comma 7, e art. 10, comma 4, della l.r. n. 8 del 2013). La Regione non ha, invece, competenze in merito.
La Polizia Locale deve:
- accertare la violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili e irrogare la sanzione amministrativa prevista, pari a 15.000 euro per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. La stessa sanzione è prevista anche per i casi di nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento. È prevista inoltre la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell'apparecchio (art. 10, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013).
- accertare la violazione del regolamento regionale n. 5 del 2014 sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito e irrogare la sanzione amministrativa prevista, da 500 a 5.000 euro (art. 10, comma 1 bis, della l.r. n. 8 del 2013 e art. 6 del r.r. n. 5 del 2014, come sostituito dall'art. 1 del r.r. n. 10 del 2015).
- accertare la violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco (le cosiddette etichette) e irrogare la sanzione amministrativa prevista di 500 euro per ogni apparecchio, sia per la mancanza delle indicazioni richieste sia per indicazioni false (art. 10, comma 1 ter, della l.r. n. 8 del 2013).
- accertare la violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), e irrogare la sanzione amministrativa, da 1.000 a 5.000 euro (art. 10, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013).
- accertare la mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito e irrogare la sanzione amministrativa, da 1.000 a 5.000 euro (art. 10, comma 3, della l.r. n. 8 del 2013).
Per tutte le sanzioni pecuniarie l'autore della violazione può effettuare, entro il termine perentorio di 60 giorni, il pagamento in misura ridotta, pari a un terzo della sanzione inflitta (art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981). Pertanto, in caso di impugnazione della sanzione da parte dell'esercente dinanzi al TAR, il medesimo esercente, considerati i tempi del ricorso amministrativo, non potrà godere di tale riduzione della sanzione.
Il Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito riassume gli obblighi cui devono adempiere i gestori degli esercizi, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati più di tre apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (r.r. n. 5 del 16 dicembre 2014, approvato con d.g.r. n. 2864 del 12 dicembre 2014 in attuazione dell’art. 4, comma 10, della l.r. n. 8 del 2013).
Il Regolamento prevede sanzioni amministrative per chi non ne osserva gli obblighi, introdotte dal r.r. n. 10 del 14 dicembre 2015, approvato don d.g.r. n. 4463 del 10 dicembre 2015.
Queste le tipologie di prescrizioni e le relative sanzioni in caso di violazione:
- deve essere individuata un'unica area dedicata al gioco, delimitata con colonnine a nastro o corda (art. 4, comma 2). Sanzione da 500 a 5.000 euro.
- nell'area delimitata le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro (art. 4, comma 3). Sanzione da 500 a 3.000 euro.
- è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali (art. 4, comma 4). Sanzione da 500 a 5.000 euro.
- deve essere esposto all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile da Regione Lombardia tramite le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile (art. 5, comma 1). Sanzione da 500 a 3.000 euro.
- gli esercenti (nel regolamento regionale gli esercenti sono chiamati gestori) sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo (art. 5, comma 2). Sanzione da 500 a 3.000 euro.
- gli esercenti sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza (art. 5, comma 3). Sanzione da 500 a 3.000 euro.
Divieto di utilizzo per i minori
Gli esercenti dei locali con diversa attività prevalente devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo per i minori di diciotto anni degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. Tutto ciò in conformità a quanto previsto dalla normativa statale in materia, la quale impone che alle sale da gioco si acceda solo se maggiorenni e previa esibizione del documento di identità.
Le sanzioni sono quelle previste dalla legge nazionale (commi 21 e 22 del decreto-leggo n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011):
- il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro
- indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è sempre punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, da 10 fino a 30 giorni
- il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne quando la maggiore età sia manifesta
- per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa
- in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.